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Art. 102268
Rapporti con altre leggi penali 1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero269 salvo disposizione contraria della presente legge. 2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria. 268Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053). |
