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Art. 103
Disposizioni penali completive, perseguimento penale, controllo penale 1 Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla presente legge. 2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale. |