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Art. 106
Esecuzione della legge 1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’USTRA a disciplinare i particolari.275 2 Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti. 2bis Il Consiglio federale può autorizzare l’USTRA a concedere in singoli casi specifici deroghe a disposizioni contenute in ordinanze.276 3 I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari. 4 Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l’esecuzione della presente legge. ...277 5 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall’esecuzione di convenzioni internazionali. 6 Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali. 7 ...278 8 Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.279 9 ...280 10 Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell’ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell’autorizzazione e disciplina la sorveglianza.281 275Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). 276 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). 277Secondo e terzo per. abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). 278 Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 279Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053). 280Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 281Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609). |
