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Art. 106a282
Trattati internazionali 1 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri trattati concernenti il traffico transfrontaliero di veicoli a motore. Nell’ambito di questi trattati può:
2 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi trattati ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell’Accordo del 30 settembre 1957283 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. 3 Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore, nonché l’esecuzione di pene pecuniarie o di multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. I trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive. 4 Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein trattati sull’utilizzo del SIAC. 282 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |