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Art. 15a46
Licenza di condurre in prova 1 La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni. 2 La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente:
2bis I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a frequentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l’ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.48 3 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza.49 Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre. 4 La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un’ulteriore infrazione medio grave o grave.50 5 Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo. 6 Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova. 46Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837). 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 48 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). 50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). |