1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti:
- a.
- i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica;
- b.
- i veicoli a motore usati per scopi militari;
- c.
- le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli;
- d.
- le macchine semoventi e i carri con motore.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
- a.
- le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore;
- b.
- i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali;
- c.91
- i maestri conducenti e i loro veicoli;
- d.
- le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell’industria dei veicoli a motore;
- e.
- il modo di contrassegnare i veicoli speciali;
- f.92
- gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;
- g.
- la pubblicità per mezzo di veicoli a motore;
- h.93
- ...
- i.
- i tachigrafi94 e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.
3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:
- a.
- i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore;
- b.
- l’esecuzione dell’esame dei veicoli e dei conducenti;
- c.
- i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami;
- d.
- il noleggio di veicoli a motore a conducenti;
- e.95
- il contenuto e la portata dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;
- f.96
- i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell’idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.
3bis ...97
4 ...98
91Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053).
92 Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
93 Abrogata dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 201036333645).
94 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026).
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 20107455). Vedi il testo originale dell’art. 25 cpv. 3 lett. e ancora applicabile, alla fine del presente testo.
96 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2012 6291, 2015 2581; FF 20107455).
97Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).
98Abrogato dal n. I 23 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, con effetto dal 1° gen. 1993 (RU 1993325).