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Art. 50
Cavalli montati, animali 1 I cavalli montati devono circolare sul margine destro della carreggiata. 2 Il bestiame non può essere lasciato incustodito sulla strada, salvo nelle regioni di pascolo segnalate. 3 Le mandre e i greggi devono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani; se possibile, la parte sinistra della carreggiata deve essere lasciata libera agli altri utenti della strada. Gli animali isolati devono essere guidati sul margine destro della carreggiata. 4 Circa il comportamento nella circolazione, i cavalieri e i guardiani di animali devono osservare, per analogia, le norme stabilite per i conducenti di veicoli (preselezione, precedenza, segnalazioni, ecc.). |