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Art. 59
Attenuazione o esclusione della responsabilità civile 1 Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio. 2 Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze. 3 ...147 4 Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni148:149
147Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975, con effetto dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571857n. III; FF 1973 II 1053). 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). 150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). |