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Art. 67
Cambiamento del detentore del veicolo a motore. Veicoli a motore di riserva 1 In caso di cambiamento del detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo detentore. Se la nuova licenza di circolazione è allestita fondandosi su un’altra assicurazione per la responsabilità civile, il precedente contratto diventa caduco. 2 Il precedente assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza che il detentore è cambiato. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, servendosi delle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L’assicurazione vale esclusivamente per il veicolo utilizzato. L’assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l’utilizzazione non era lecita.163 4 ...164 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767, 2004 647; FF 1999 3837). 164 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2002 2767, 2004 647; FF 1999 3837). |