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Art. 6a21
Sicurezza dell’infrastruttura stradale 1 Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione. 2 ...22 3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento. 4 La Confederazione e ciascun Cantone nominano un interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).23 21 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, i cpv. 1, 3e 4entrano in vigore il 1° lug. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 22 Abrogato dal n. I della LF del 17 mar. 2023, con effetto dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). |