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Art. 33
Doveri verso i pedoni 1 Il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata.113 2 Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.114 3 Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. 113Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767). 114Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767). |