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Art. 89a
Principi 1 L’USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC). 2 I Cantoni forniscono all’USTRA i dati concernenti l’ammissione alla circolazione. 3 Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all’USTRA. ...213 4 L’USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l’allineamento dei dati. 213 Per. non ancora in vigore. |