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Art. 102270
Rapporti con altre leggi penali 1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero271 salvo disposizione contraria della presente legge. 2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria. 270Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053). |