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Art. 1541
Formazione e perfezionamento dei conducenti di veicoli a motore 1 L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.42 2 L’accompagnatore provvede affinché l’esercizio si svolga con sicurezza e l’allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione. 3 Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente.43 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia impartita da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente.44 I Cantoni possono fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie. 5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento dei conducenti professionali di veicoli a motore.45 6 Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di condurre, una formazione in materia di pronto soccorso. 41Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053). 42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 43Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 44Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |