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Art. 15c52
Durata di validità delle licenze di condurre 1 Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all’estero. 3 L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 52 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |