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Art. 15e56
Periodo di attesa in seguito a guida senza licenza 1 Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento. 2 Se il conducente ha inoltre commesso l’infrazione prevista all’articolo 16c capoverso 2 lettera abis, il periodo di attesa è di due anni o, in caso di recidiva, di dieci anni. 56 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |