Art. 16c71
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave 1 Commette un’infrazione grave chi:
2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:
3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso. 4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infrazione. 71 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20022767, 2004 2849; FF 1999 3837). 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2012 6291, 2015 2583; FF 20107455). 73 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2012 6291; FF 20107455). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). 74 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo. |