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Art. 16d77
Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se:
2 Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16a–16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. 3 La licenza è revocata definitivamente:
77 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20022767, 2004 2849; FF 1999 3837). 78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |