Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 18
Velocipedi 1 I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.82 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e sull’equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.83 3 I Cantoni possono ordinare esami dei velocipedi. 82Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 201036333645). 83Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 201036333645). |