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Art. 45
Strade a forte pendenza, strade di montagna 1 Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l’incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l’incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l’altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d’incrocio. 2 Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive e prevedere eccezioni alle norme della circolazione. |