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Art. 49
Capo terzo: Norme per gli altri utenti della strada Pedoni 1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località. 2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all’improvviso.121 121Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767). |