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Art. 57c144
Gestione del traffico da parte della Confederazione 1 La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi. 2 La Confederazione può:
3 La Confederazione consulta i Cantoni per l’allestimento dei piani di gestione del traffico. 4 La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali. 5 La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali. 6 I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti. 7 Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori. 8 La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico. 144 Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 145 [RU 2000 2864. RU 2009 5949art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1). |