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Art. 65
Azione diretta contro l’assicuratore. Eccezioni 1 La parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d’assicurazione. 2 Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge del 2 aprile 1908160 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.161 3 L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d’assicurazione.162 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). |