Art. 76b186
Disposizioni comuni per l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia 1 La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia. 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell’USTRA187. 3 Le persone che assumono mansioni dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l’esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell’adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi quelli degni di particolare protezione.188 4 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:
5 Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne:
186 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). 187 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 188 Nuovo testo del per giusta l’all. 1 n. II 60 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |