1 Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se:
- a.
- l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c;
- b.
- l’assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- c.
- il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.
2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’indennizzo se la parte lesa:
- a.
- ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppure
- b.
- ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.
197 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093).