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Art. 79e198
Reciprocità 1 Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità. 2 La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità.199 198 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093). 199 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625). |