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Art. 8
Costruzione ed equipaggiamento 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2 Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.24 3 Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli. 24 Per. introdotto dall’all. n. 4 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034487; FF 20011477). |