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Art. 80200
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo 1981201 sull’assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le spettano in virtù della presente legge. 200Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178, II 766, 1994V 897, 19993896). |