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Art. 81202
Assicurazione militare Se una persona assoggettata all’assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusivamente secondo la legge federale del 19 giugno 1992203 su l’assicurazione militare. 202Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 1992 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 19933043; FF 1990III 185). |