|
Art. 82204
Assicuratore Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d’assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all’estero per veicoli esteri. 204Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609). |