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Art. 89
Disposizioni completive sulla responsabilità civile e sull’assicurazione 1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dall’ap-plicazione delle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade pubbliche e, se necessario, emanare prescrizioni complementari applicabili a tali veicoli.210 2 Esso emana le necessarie prescrizioni concernenti l’assicurazione per i veicoli provvisti di targhe professionali o trasferibili e in casi simili. 3 Contro le decisioni delle autorità cantonali sull’assoggettamento di un veicolo, di un’impresa o di una manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l’obbligo d’assicurazione è ammissibile il ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.211 210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). 211 Nuovo testo giusta l’all. n. 73 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200610692197; FF 20013764). |