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Art. 89g
Comunicazione dei dati 1 I dati concernenti l’ammissione alla circolazione non sono pubblici. 2 Il Consiglio federale può concedere all’USTRA la possibilità di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Ne disciplina i presupposti. 3 Le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione possono comunicare i dati del detentore e dell’assicurazione alle persone:
4 Le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione possono comunicare alla polizia i dati personali dei conducenti la cui licenza per allievo conducente o licenza di condurre è stata revocata a tempo indeterminato a causa di inidoneità alla guida, oppure è stata revocata a titolo preventivo fino alla determinazione dell’idoneità alla guida, in caso di dubbi su quest’ultima. 5 I Cantoni possono pubblicare il nome e l’indirizzo dei detentori di veicoli a motore, sempre che la comunicazione ufficiale di tali dati non sia oggetto di un’opposizione. I detentori di veicoli a motore possono far registrare tale opposizione senza condizioni e gratuitamente dall’autorità cantonale competente. 6 L’USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capoverso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e). 7 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono comunicare a terzi i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76). 8 I dati relativi ai tipi di veicoli e altri dati tecnici possono essere pubblicati. |