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Art. 89i
Principi 1 L’USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della loro valutazione a livello svizzero. 2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sugli incidenti stradali. Quest’ultimo si compone di:
3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito di incidenti stradali. 4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel sistema d’informazione i dati a loro disposizione relativi agli incidenti stradali, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89j. |