|
Art. 89o
Principi 1 L’USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale. 2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest’ultimo si compone di:
3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito dei controlli della circolazione stradale.235 4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89p. 235 La correzione della CdR dell’AF del 6 mag. 2015 concerne solo il testo francese (RU2015 1387). |