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Art. 89r
Trattamento dei dati 1 I servizi seguenti trattano i dati del sistema d’informazione:
2 I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi ai controlli di loro competenza. 3 Il Consiglio federale può autorizzare altri servizi a trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo. |