Art. 91244
Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol 1 È punito con la multa chiunque:
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:
244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 20107455). 245 Aggiornata dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023453; FF 2021 3026). 246 La disp. riguardante la concentrazione di alcol nell’alito si applica dall’entrata in vigore dell’art. 55 cpv. 3, 3bis, 6 e 6bis secondo il n. I della LF del 15 giu. 2012 e l’O dell’AF del 15 giu. 2012 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale. |