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Art. 107
Disposizioni finali 1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della pre-sente legge. 2 Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la respon-sabilità civile esistenti. 3 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932287 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. 287[CS 7 535, 555; RU 1948 478; 1949 II 1525art. 4; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365art. 4 cpv. 6; 1962art. 99 cpv. 3] |