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Art. 2188
Conducenti di veicoli a trazione animale 1 Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 14 anni. 2 Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di condurre veicoli a trazione animale. 88 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |