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Art. 23
Provvedimenti amministrativi: procedura e durata 1 Il rifiuto e la revoca d’una licenza di circolazione o d’una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all’interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell’assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l’interessato deve essere sentito. 2 Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente. 3 Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l’autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l’interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l’interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato. |