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Art. 25d
Veicoli senza conducente di dimensioni ridotte e a bassa velocità 1 Il Consiglio federale può prevedere che i veicoli di dimensioni ridotte e a bassa velocità che non necessitano di un conducente possano essere autorizzati a circolare anche senza stabilire tratti specifici e può esonerare l’operatore di tali veicoli da determinati doveri. Disciplina le condizioni d’immatricolazione e utilizzo nonché la procedura d’immatricolazione. 2 Il Cantone d’immatricolazione chiede il consenso dei Cantoni sul cui territorio il veicolo è utilizzato. |