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Art. 25e
Disposizioni comuni 1 Nel quadro della regolamentazione ai sensi degli articoli 25b–25d il Consiglio federale provvede affinché la sicurezza di tutti gli utenti della strada non sia compromessa, le norme della circolazione siano rispettate e i sistemi di automazione possano trattare soltanto dati di cui sono garantite correttezza e integrità. 2 I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di guida. 3 Il sistema di automazione e il registratore di guida devono essere protetti da qualsiasi accesso non autorizzato. |