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Art. 42
Divieto di molestie 1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. 2 L’uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L’autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi. |