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Art. 93250
Stato difettoso dei veicoli 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d’incidente. Se l’autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. 2 È punito con la multa:
250 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 20107455). |