1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali negli ambiti della circolazione stradale per i quali l’Assemblea federale gli ha delegato competenze normative. Vi rientrano in particolare:
- a.
- la rinuncia all’obbligo di conversione di licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b.
- il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
- c.
- l’immatricolazione di veicoli, in particolare il riconoscimento e il cambio di immatricolazione;
- d.
- i trasporti eccezionali transfrontalieri;
- e.
- lo scambio reciproco e la comunicazione di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore; i trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevedere la partecipazione di tale Stato al SIAC;
- f.
- l’esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;
- g.
- la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie.
2 Il Consiglio federale può approvare emendamenti dei seguenti trattati:
- a.
- Convenzione dell’8 novembre 1968286 sulla circolazione stradale;
- b.
- Accordo europeo del 1° maggio 1971287 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;
- c.
- Convenzione dell’8 novembre 1968288 sulla segnaletica stradale;
- d.
- Accordo europeo del 1° maggio 1971289 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;
- e.
- Accordo del 20 marzo 1958290 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
- f.
- Accordo del 30 settembre 1957291 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- g.
- Accordo europeo del 1° luglio 1970292 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.
3 Può approvare emendamenti dell’allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999293 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, per tenere conto dell’evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell’Unione europea. Può inoltre approvare ulteriori deroghe per i veicoli a propulsione alternativa, oltre a quelle concernenti il limite di peso di cui all’allegato 6 di tale Accordo, purché siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.
4 Può delegare all’USTRA la competenza di emendare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto dell’entità delle modifiche.