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Art. 13
Esame dei veicoli 1 Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. 2 Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall’esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.37 3 Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. 4 Il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli. 37 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). |