Art. 15d53
Accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
2 Dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia.55 L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite mediche se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 3 I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4 Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5 Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest’ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare. 53 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, la lett. a del cpv. 1 entra in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 20107455). 55 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2807; FF 2017 31633311). |