|
Art. 25g
Accesso ai dati del registratore di guida 1 I dati del registratore di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo mediante un’interfaccia standard. Devono essere a sua disposizione in una forma facilmente leggibile. Il detentore del veicolo può consultare dati rilevati durante la guida di terzi senza l’approvazione di questi ultimi soltanto se può far valere un interesse legittimo in relazione a un incidente o a un’infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale. 2 Il detentore del veicolo mette a disposizione del conducente e dell’operatore i dati relativi alla loro guida per i quali possano far valere un interesse legittimo. 3 I dati del registratore di guida relativi a incidenti o infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale possono essere estratti e trattati dalle competenti autorità di polizia, di giustizia e amministrative a fini di accertamento. L’autorità cancella i dati estratti non appena non sono più necessari per eventuali procedimenti penali o amministrativi, ma al più tardi sei mesi dopo la chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. 4 I dati del registratore di guida possono essere estratti e trattati dalle autorità d’immatricolazione nel quadro degli esami periodici dei veicoli (art. 13 cpv. 4) per verificare il funzionamento del sistema di automazione. L’autorità cancella i dati estratti non appena non sono più necessari, ma al più tardi due anni dopo il ritiro del veicolo dalla circolazione. 5 Le autorità d’immatricolazione trasmettono all’USTRA i dati estratti di cui al capoverso 4 insieme al tipo di veicolo in una forma che non permetta di identificare il conducente o l’operatore né il singolo veicolo. L’USTRA utilizza i dati per la sorveglianza del mercato e li mette a disposizione per ricerche e analisi. |