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Art. 25h
Esperimenti con veicoli a guida autonoma 1 L’USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può autorizzarli anche per veicoli che non necessitano di un conducente, senza che vengano definiti appositi tratti. 2 Nel quadro dell’autorizzazione può prevedere deroghe alla vigente normativa sulla circolazione stradale. La sicurezza di tutti gli utenti della strada deve essere sempre garantita. 3 I responsabili degli esperimenti predispongono la documentazione concernente gli esperimenti e i relativi risultati. L’USTRA pubblica i rapporti al riguardo. I responsabili garantiscono all’USTRA l’accesso a tutti i dati connessi agli esperimenti. 4 In singoli casi l’USTRA può delegare ai Cantoni la decisione circa l’autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali. L’USTRA stabilisce le condizioni per lo svolgimento di tali esperimenti. |
