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Art. 2a14
Prevenzione 1 La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione. 2 Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai Cantoni e dalle organizzazioni private. 14 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837). |