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Art. 68
Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell’assicurazione 1 L’assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l’autorità che rilascia la licenza di circolazione. 2 L’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la cessazione dell’assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso 60 giorni dopo il ricevimento della notificazione dell’assicuratore, salvo che l’assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un’altra. Non appena ricevuta la notificazione, l’autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo. 3 Quando le targhe di controllo sono depositate presso l’autorità competente, gli effetti dell’assicurazione sono sospesi. L’autorità ne avverte l’assicuratore.166 166Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1053). |